Formazione Sicurezza
I nuovi accordi stato-Regione in vigore dal 26 gennaio 2012
Princìpi fondamentali della formazione
- I soggetti formatori sono tassativamente indicati dall’accordo Stato-Regione al punto 1; tra gli altri possono erogare la formazione:
- Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito dalla Regione con esperienze biennali professionali nell’ambito della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Enti bilaterali e organismi paritetici
- Requisiti dei docenti: devono dimostrare di possedere un’esperienza almeno triennale in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- I moduli e la loro durata sono riportati nell’apposito link Schema operativo di tutti i corsi per la sicurezza
- Sia per la formazione dell’RSPP datori di lavoro che per la formazione dei lavoratori è consentita l’erogazione di alcuni moduli in modalità e-learning ma è sempre necessaria una formazione in aula
In caso di inizio di nuova attività, il datore di lavoro RSPP dovrà completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività
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Testo completo per la formazione del datore di lavoro
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Testo completo per la formazione dei lavoratori
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Schema operativo di tutti i corsi per la sicurezza
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